Regione Seefeld & VFL Wolfsburg
Condizioni di partecipazione
Generale
- Il promotore del concorso è l'Ente per il turismo di Seefeld, Bahnhofplatz 115, 6100 Seefeld.
- La partecipazione al concorso avviene esclusivamente tramite Instagram. I partecipanti devono commentare il post su Instagram e seguire @visitseefeld e @vfl.wolfsburg.
- La partecipazione è possibile esclusivamente fino al 03.08.2023, alle 12:00 (di seguito "periodo del concorso").
- Possono partecipare solo le persone che hanno compiuto 18 anni. Ogni persona può partecipare solo una volta.
- I dipendenti dell'organizzatore, i loro familiari e tutte le altre persone coinvolte nell'organizzazione del concorso sono esclusi dalla partecipazione.
- Con la sua partecipazione, il partecipante accetta questi termini di partecipazione.
Vincita
- Al termine del periodo del concorso, l'organizzatore selezionerà casualmente (estrazione) un vincitore tra tutti i partecipanti idonei (a condizione che siano stati soddisfatti i requisiti vedi 1.2). Il premio principale consiste in: 2 biglietti per il Sundowner Picnic alla Rosshütte sopra Seefeld. Secondo posto: una maglietta della squadra firmata del VFL Wolfsburg.
- I vincitori saranno informati sul premio tramite messaggio privato su Instagram dall'Associazione Turistica di Seefeld al termine del concorso.
- Il vincitore deve confermare la ricezione della notifica come indicato nel punto 2.2 entro 24 ore dalla ricezione rispondendo al messaggio. Eventuali informazioni necessarie per la trasmissione del premio devono essere fornite anche.
- Se il vincitore non adempie nei termini alla conferma e all'obbligo di informazione ai sensi del punto 2.3, l'organizzatore si riserva il diritto di escludere il vincitore dal concorso e riassegnare il premio.
Sonstiges
- In caso di un evento inevitabile (ad es. calamità naturali, scioperi, incidenti informatici, fallimenti, ecc.) l'organizzatore si riserva il diritto di modificare il premio in modo adeguato o di rinunciare completamente all'esecuzione del concorso o all'assegnazione del premio.
- L'organizzatore non è responsabile per la commerciabilità o l'utilità del premio per il vincitore né per interruzioni e danni durante l'utilizzo del premio, a meno che non siano al di fuori dell'influenza dell'organizzatore. Ciò vale in particolare per i danni causati da persone diverse dall'organizzatore e dai suoi dipendenti durante l'utilizzo del premio.
- Inoltre, l'organizzatore è responsabile per danni in relazione al concorso solo in caso di grave negligenza. Per danni personali, l'organizzatore è responsabile nei limiti previsti dalla legge.
- Per le controversie derivanti da questi termini di partecipazione o in relazione al concorso, viene concordata la competenza esclusiva del tribunale competente per 6100 Seefeld.
- Per le controversie derivanti da questi termini di partecipazione o in relazione al concorso si applica esclusivamente il diritto materiale austriaco, escludendo le norme di rinvio austriache.