Tutto sulle condizioni
Sci alpino AGB
Termini e condizioni generali per biglietti giornalieri e plurigiornalieri, nonché per la tessera annuale per piste da sci e percorsi per roller.
1.1. Il consorzio turistico Seefeld (di seguito "TVB") gestisce nelle zone comunali di Seefeld, Leutasch, Telfs, Reith presso Seefeld e Scharnitz (parzialmente innevate) piste da fondo e percorsi per roller (di seguito "piste") con una lunghezza totale di oltre 245 km.
1.2. Per l'emissione e l'uso di un pass giornaliero, pluripass, annuale o di altro tipo per le piste (di seguito "pass") si applicano le seguenti condizioni generali di contratto (brevemente "CGC"), espressamente concordate tra il titolare del pass (brevi "ospite") e il TVB. Il pass viene emesso esclusivamente in conformità a queste CGC, che si considerano accettate al più tardi con il primo utilizzo del pass o di una delle piste.
2.1. Utilizzando una pista da sci, si stipula un contratto di prestazione esclusivamente tra l'ospite e il TVB. Se altri fornitori di servizi entrano in rapporti contrattuali (brevemente "contratti di prestazione") con l'ospite, anche eventuali condizioni generali di contratto o regole di comportamento di tali fornitori di servizi possono avere valore.
2.2. Dagli contratti di prestazione che un ospite stipula con altri fornitori di servizi, in particolare dall'inosservanza delle prestazioni da parte di questi fornitori, l'ospite non ha pertanto alcun tipo di diritto nei confronti del TVB; in particolare non ha diritti su adempimento, garanzia e risarcimento danni.
3.1. Nella stagione invernale, le piste per lo sci di fondo sono generalmente operative da novembre di un anno fino ad aprile dell'anno successivo.
3.2. Il funzionamento del percorso per roller e della pista di Snowfarming è soggetto alle condizioni meteorologiche di volta in volta presenti e pertanto il TVB si riserva di stabilire la data di inizio dell'attività caso per caso.
3.3. A seconda delle condizioni meteorologiche e della neve, i periodi in cui le piste sono operative e quindi utilizzabili (brevemente "stagione") possono accorciarsi o allungarsi. Il cliente non può derivarne alcun diritto di sorta nei confronti del TVB, in particolare nessun diritto a prestazione, garanzia e risarcimento danni.
3.4. Le piste sono aperte durante la stagione tutti i giorni dalle 09:00 alle 16:30.
3.5. La pista notturna a Seefeld è aperta durante la stagione invernale da lunedì a venerdì dalle 17:00 alle 20:30. Si prega di notare che nel periodo da lunedì a venerdì tra le 16:30 e le 20:30 non ci sono servizi di pista e soccorso sulla pista notturna. In caso di incidente, l'allerta in questo periodo avverrà tramite la centrale di emergenza del Tirolo. Il percorso per roller (3,6 km) a Seefeld è percorribile durante la stagione estiva; orari di apertura e informazioni dettagliate possono essere ottenuti presso la società di gestione Seefeld Sports.
3.6. Al TVB è riservato il diritto di stabilire stagioni e orari di apertura giornalieri differenti da questi termini e condizioni. Il cliente non può derivarne alcun diritto di sorta nei confronti del TVB, in particolare nessun diritto a prestazione, garanzia e risarcimento danni.
3.7. Il TVB si riserva inoltre il diritto di chiudere interamente o parzialmente le piste per motivi organizzativi o tecnici o a causa di condizioni meteorologiche; in particolare per la realizzazione di eventi o lavori di preparazione, così come per i servizi di soccorso. Il cliente non può derivarne alcun diritto di sorta nei confronti del TVB, in particolare nessun diritto a prestazione, garanzia e risarcimento danni.
4.1. Il periodo di validità dipende dal tipo di carta e può essere facilmente desunto dalla carta stessa.
4.2. Per quanto riguarda la carta annuale, si rimanda al punto 11. di queste condizioni generali.
5.1. Tutti i tipi di biglietti devono essere acquistati prima dell'uso delle piste e sono disponibili presso punti vendita designati, appositi distributori automatici o online su www.seefeld.com.
5.2. I punti vendita designati vengono pubblicati sul sito web www.seefeld.com e possono essere consultati qui. Questi includono soprattutto gli uffici del TVB, negozi di articoli sportivi e strutture ricettive.
I prezzi dei vari biglietti saranno annunciati sulla homepage www.seefeld.com e possono essere consultati lì.
7.1. Ogni ospite con una tessera valida ha il diritto di utilizzare le piste messe a disposizione dal TVB in conformità con le disposizioni di queste condizioni generali. Le piste incluse possono essere consultate nella mappa / panoramica delle piste disponibile e sul sito web www.seefeld.com.
7.2. Presentando ogni tessera valida e indossando/avendo attrezzatura per il fondo, l'uso degli autobus regionali nella regione di Seefeld e anche del treno (è necessaria la presentazione di una tessera di utilizzo ÖBB, disponibile gratuitamente presso gli uffici informativi di Seefeld e Leutasch) tra Innsbruck e Scharnitz (e ritorno) è incluso durante la stagione dello sci di fondo (finché le piste vengono preparate).
7.3. Il TVB ha il diritto di terminare accordi con gli ospiti per motivi importanti anche durante il periodo di validità della tessera. Il TVB non è più obbligato a riconoscere le tessere e a consentire l'uso delle piste. L'ospite non può derivare da questo alcun diritto di alcun tipo nei confronti del TVB, in particolare nessun diritto ad adempimento, garanzia e risarcimento dei danni.
7.4. La tessera non include alcuna copertura assicurativa. Per una eventuale assicurazione, l'ospite deve provvedere a proprie spese.
8.1. Il TVB e i suoi partner contrattuali a riguardo sono sempre autorizzati - anche durante gli orari di apertura giornalieri delle piste - a innevare o preparare le piste, nonché a mantenere le stesse, ma non sono obbligati a farlo.
8.2. A tal fine, il TVB può utilizzare in qualsiasi momento cannoni da neve, mezzi per la preparazione delle piste, motoslitte, quad e simili.
8.3. Dopo eventi meteorologici estremi - come forti piogge o nevicate - il ripristino di parti del sistema di piste può richiedere diversi giorni, e pertanto l'utilizzo potrebbe non essere possibile.
8.4. L'ospite non può derivare alcun diritto, in particolare nessun diritto all'adempimento, garanzia e risarcimento per il fatto che le piste non possano essere utilizzate completamente o parzialmente, a causa di lavori di innevamento, preparazione o altre manutenzioni, o a causa di forza maggiore (pandemie, epidemie, disastri naturali, ecc.).
8.5. L'ospite non ha diritto a richiedere che le piste siano innevate o preparate.
9.1. Le piste possono essere utilizzate solo con un biglietto valido, durante la stagione, negli orari di apertura giornalieri - a meno che non siano chiuse. I biglietti devono essere acquisiti prima di utilizzare la pista; in caso di violazione, l'ospite è obbligato a pagare una penale di € 190,00; questo vale anche nel caso in cui l'ospite venga trovato senza un biglietto valido per la pista. I buoni non sono considerati tipi di biglietto validi. Prima di utilizzare la pista, i buoni devono essere riscattati presso i punti autorizzati (ossia gli uffici del TVB) in un biglietto valido (cfr. punto 11).
9.2. Dopo il calar della notte, l'ospite deve garantire un'adeguata illuminazione mediante l'uso di una lampada frontale o simili. Questo non è generalmente richiesto per le piste notturne. Fuori dagli orari di apertura, l'utilizzo della pista - anche con lampade frontali - è assolutamente vietato.
9.3. L'ospite deve utilizzare le piste con la diligenza di un fondista o di un sciatore su pista prudente e ragionevole. Le condizioni meteorologiche, climatiche e della pista devono essere sempre rispettate; l'ospite deve adeguarsi di conseguenza.
9.4. In particolare, l'ospite deve prestare la necessaria attenzione per riconoscere tempestivamente le operazioni di innevamento e preparazione. Anche durante le operazioni di innevamento e preparazione in corso, l'ospite deve comportarsi con la dovuta diligenza.
9.5. L'ospite deve prestare attenzione ai cartelli temporanei o permanenti e adattare il proprio comportamento di conseguenza.
9.6. Sulle piste valgono le norme della "Federation Internationale De Ski", le cosiddette regole FIS. Queste sono disponibili qui.
9.7. Sci e snowboard al di fuori della pista preparata non sono consentiti. Tuttavia, l'ospite può utilizzare i punti di ristoro designati e raggiungerli per la via più diretta (ma non nella direzione di marcia prescritta).
9.8. Per gli utenti di sedia a rotelle e per i fondisti su slitta, le piste adatte sono indicate sulla mappa delle piste e su www.seefeld.com.
9.9. L'ospite è obbligato a mostrare il biglietto all'incaricato dal TVB su richiesta. Se l'ospite non può o non vuole farlo, l'utilizzo della pista può essere rifiutato dal TVB - senza pregiudicare l'obbligo di pagare la penale da parte dell'ospite.
9.10. Il TVB può rifiutare l'utilizzo della pista con motivazione. I motivi di rifiuto includono in particolare: eventi naturali e altri casi di forza maggiore, lavori di manutenzione, riparazioni, pericolo per la propria sicurezza, pericolo per terzi, sovraffollamento delle strutture, cattive condizioni di salute dell'ospite, equipaggiamento inadeguato dell'ospite, abbigliamento non appropriato dell'ospite, violazione delle norme del TVB o motivi simili. L'ospite non può derivare da ciò alcun tipo di pretesa contro il TVB, in particolare nessun diritto all'adempimento, garanzia e risarcimento danni.
9.11. In caso di abuso o sospetto di abuso, il TVB è autorizzato a trattenere il biglietto senza alcun rimborso e, se necessario, a bloccarlo. In caso di abuso accertato o fondato sospetto di abuso, verrà sporta denuncia. L'ospite non può derivare da ciò alcun tipo di pretesa contro il TVB, in particolare nessun diritto all'adempimento, garanzia e risarcimento danni.
9.12. È fondamentalmente vietato portare cani sulla pista, fatta eccezione per il tratto esplicitamente indicato come pista per cani.
Il TVB è responsabile nei confronti dell'ospite solo in caso di dolo e colpa grave. Questa limitazione non si applica ai danni corporei. Qualora in casi singoli sia consentita per legge un'esclusione di responsabilità più ampia, questa si considera qui concordata.
11.1. La tessera annuale è valida a partire dalla data di acquisto - ma non prima del 01 settembre di un anno fino al 31 agosto dell'anno successivo.
11.2. L'uso degli autobus regionali nella regione di Seefeld e del treno tra Innsbruck e Scharnitz (andata e ritorno) è incluso nelle tessere annuali per scopi di sci di fondo con attrezzatura appropriata fino alla fine della stagione delle piste. Eventuali ulteriori servizi inclusivi concessi liberamente saranno comunicati su www.seefeld.com. I possessori di biglietti gratuiti hanno il diritto di utilizzare l'intera rete di piste, ma non possono usufruire degli ulteriori servizi inclusivi della tessera annuale per le piste e i percorsi per roller.
11.3. La tessera annuale deve contenere il nome del cliente o dell'istituzione (ad es. scuola di sci/club). Inoltre, sulla tessera annuale deve essere visibile una foto del cliente. Per verificare la tessera annuale, può essere richiesta la presentazione di un documento d'identità con foto. Anche una versione digitale aggiornata della tessera annuale (solo comprensiva del numero della carta, codice QR, nome e data di nascita del titolare della carta), inviata all'email fornita dal cliente, è valida. I buoni non sono considerati un tipo di carta valido. Prima dell'uso delle piste, i buoni devono essere riscattati presso i punti autorizzati (ossia gli uffici TVB) per una carta valida.
11.4. La tessera annuale non è trasferibile e può essere utilizzata solo dalla persona a cui è stata rilasciata.
11.5. Il passaggio della tessera annuale è vietato. In caso di passaggio della tessera annuale, il cliente è responsabile anche per l'uso improprio della tessera da parte di terzi.
11.6. Il furto o la perdita della tessera annuale devono essere immediatamente segnalati al TVB. La segnalazione può avvenire telefonicamente al numero +43 (0) 50880 o via email a region@seefeld.com. Il TVB può quindi emettere una nuova carta dietro pagamento di una tassa. La carta smarrita sarà disattivata al momento dell'emissione di una nuova carta e perderà così la sua validità.
11.7. A causa di una malattia grave o di un incidente, il costo della tessera annuale sarà rimborsato dal TVB, a seguito di presentazione di prova, proporzionalmente mediante un credito per l'anno successivo. L'importo del rimborso dipende dal numero di giorni in cui la tessera annuale non può più essere utilizzata a causa della malattia o dell'incidente. La suddivisione è la seguente: 100% fino alla fine di dicembre, 50% fino alla fine di gennaio e 20% fino alla fine di febbraio, dopo di che non ci sarà rimborso. Non è possibile il pagamento in contante. Condizione per il rimborso è la presentazione di un attestato di un medico o di un ospedale nella regione. In casi giustificati, il TVB accetta anche attestati di medici e ospedali al di fuori della regione. I documenti devono essere presentati - inclusa la tessera annuale originale - entro e non oltre la fine di aprile dell'inverno in questione.
11.8. Si prega di prestare attenzione alle disposizioni applicabili a Tirolo o a eventuali limitazioni/circolari dovute al coronavirus prima dell'acquisto della tessera annuale per le piste e i percorsi per roller.
11.9. Dal semplice non utilizzo della tessera annuale o delle piste non possono derivare diritti al rimborso.
11.10. Per l'emissione e l'uso successivo della tessera annuale, il TVB raccoglie, archivia e tratta il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo, l'indirizzo email, la foto e la durata di validità della tessera annuale del cliente (brevemente "dati personali"). I dati personali sono richiesti per la verifica del diritto d'uso del cliente e per il perseguimento di eventuali diritti del TVB e, pertanto, ai sensi del § 8 par. 3 n. 4 DSG 2000 e dell'art. 6 par. 1 lett. b DSGVO sono necessari per l'esecuzione del contratto. Per la gestione di eventuali diritti reciproci di responsabilità, i dati personali saranno archiviati per tre anni dalla fine della durata di validità e successivamente eliminati.
11.11. Il TVB si riserva, ai sensi del § 107 par. 3 della legge sulle telecomunicazioni (TKG) e dell'art. 6 par. 1 lett. f DSGVO, di memorizzare permanentemente il nome, il cognome, l'indirizzo e l'indirizzo email del cliente per scopi pubblicitari in elenchi aggregati e di utilizzarli per l'invio di offerte interessanti e informazioni su servizi e offerte del TVB per posta o email. Il Cliente può opporsi al trattamento dei dati a questo scopo al momento della raccolta e in qualsiasi momento successivamente inviando un'email a region@seefeld.com.
11.12. Fatta eccezione per quanto richiesto per l'esecuzione del contratto, i dati personali del cliente non saranno divulgati a terzi. Ai fini dell'esecuzione del contratto, può essere necessaria la divulgazione dei dati a partner contrattuali del TVB, se questi necessitano dei dati personali in relazione alla verifica e all'assolvimento dei loro obblighi contrattuali. Può anche essere necessaria la divulgazione a un'agenzia di recupero crediti o a un avvocato.
11.13. Il cliente ha il diritto di ricevere informazioni sui suoi dati personali, sulla portabilità dei dati, di rettificare o cancellare i dati personali, nonché di limitare il trattamento dei propri dati personali oppure di sollevare un'obiezione a tale. Il cliente può esercitare questi diritti inviando un'email a region@seefeld.com.
11.14. Infine, il cliente ha diritto di presentare reclamo all'autorità austriaca per la protezione dei dati (Hohenstaufengasse 3, 1010 Vienna, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at).
12.1. Non esistono accordi accessori verbali a queste condizioni generali. Qualsiasi tipo di accordo accessorio, così come modifiche o integrazioni, richiedono la forma scritta per essere validi. Ciò vale anche per la deroga a questo requisito di forma scritta.
12.2. Viene concordata l'esclusiva applicabilità del diritto austriaco per eventuali diritti derivanti dall'uso e dalla emissione della carta, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e delle norme di rinvio del diritto internazionale privato austriaco.
12.3. Fatte salve le disposizioni legali vincolanti, il foro competente per tutte le controversie legali tra il TVB e il cliente è il tribunale competente per il territorio di 6100 Seefeld, considerato come esclusivo; il TVB ha il diritto di citare in giudizio il cliente anche in qualsiasi altro foro legale.
12.4. Qualora una o più delle disposizioni di queste condizioni generali siano nulle, si intendono esplicitamente convenute tra il TVB e il cliente quelle disposizioni giuridicamente valide che si avvicinano di più allo scopo economico della disposizione nulla. La validità delle restanti disposizioni non è influenzata da una disposizione nulla.
12.5. In caso di recupero/trasporto da parte del Team di soccorso delle piste, riceverete una fattura per un importo forfettario di € 150,00, il quale dovrà essere pagato tramite bonifico. In genere, potete presentare questa fattura alla vostra assicurazione. Per ottenere il rimborso di tali costi, si raccomanda di stipulare, ad esempio per le attività sportive invernali, una polizza di assicurazione di supporto per il soccorso in montagna.